ASSEGNO MATERNITA’
L'assegno di maternità (art.66 Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi. L'assegno, il cui importo è stabilito annualmente dallo stato, è corrisposto alle madri che hanno avuto un figlio nato (o affidato o adottato) dopo il 1-1-2003.
Le madri devono essere residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
Le madri che abbiano avuto dei figli in affido pre adottivo o in adozione senza affidamento, non devono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità.
Il nucleo familiare della richiedente non deve superare il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), stabilito annualmente dallo stato.
L'assegno di maternità dello Stato (comma 8-art.49 Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'art.66 Legge 448/98.
Il termine di presentazione delle domande è entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
AI pagamento degli assegni provvederà l'INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
COSA OCCORRE:
Presentare richiesta allegando la dichiarazione sostitutiva unica.
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:
a) i dati personali
b) i codici fiscali
c) le attività
d) i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente
e) la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente
f) gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.
Le istanze relative saranno acquisite dalla Società di Servizi AcliMilano Servizi fiscali srl di Milano, la quale gestisce tale servizio per l’Ente. La Società provvede a determinare la sussistenza del diritto, nonché la misura ed il periodo temporale per il quale la richiedente ha diritto al beneficio.
COSTI:
lunedì e mercoledì
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.00