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Pubblicato il: 20/01/2015   

NUOVE REGOLE PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in Legge n.162/2014,  dall'11 dicembre 2014 i coniugi posso concludere l'accordo di separazione o divorzio direttamente presso un Avvocato o in Comune. 

Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato: L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'Avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di iscrizione  dell'atto di matrimonio, o di trascrizione del matrimonio concordatario o celebrato con altri riti religiosi o all'estero.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile: L'art.12 della Legge  n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi, oppure del Comune in cui è stato iscritto l'atto di matrimonio o trascritto l'atto di matrimonio concordatario,  per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di avvocati è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti  e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Per avere informazioni sulle modalità procedurali è possibile contattare l'Ufficio Servizi Demografici al numero telefonico 0331-401564 int.1 e-mail: demografici@sangiorgiosl.org